News: Anche per gli autisti con patente C, D, E controlli droghe e alcool.
Fra le categorie di lavoratori soggetti agli accertamenti delle tossicodipendenze sui luoghi di lavoro sono inseriti gli autisti a patente C-D-E che devono essere sottoposti, all’atto dell’assunzione e, in seguito, ogni anno, ai prescritti controlli ( I controlli sono effettuati sull’urina da parte del Medico competente aziendale che può effettuare i controlli con metodiche immunochimiche direttamente all’atto della visita medica, oppure può eseguire la raccolta di 3 campioni urinari da inviare a laboratori autorizzati). In caso di positività alla metodica di screning occorre procedere “alla conferma con metodica cromatografica accoppiata a gas-massa”. In caso di conferma, il lavoratore: viene sospeso dalla mansione a rischio; viene inviato ai SerT (i servizi per le tossicodipendenze delle Asl) che svolgeranno controlli di secondo livello per verificare se c’é “uno stato di tossicodipendenza o un uso occasionale di sostanze stupefacenti”. Il lavoratore deve essere informato dell’esame non più di 24 ore prima (il giorno prima dell’esame il datore di lavoro ne dà comunicazione all’interessato). Sulla materia occorre richiamare qui di seguito la normativa di riferimento, compresa quella per i controlli sanitari per l’alcool: Art. 41 del TU 81/08. Sorveglianza sanitaria. Le visite mediche […] sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti); provvedimento 18/09/2008 della Conferenza Stato regioni che stabilisce le modalità e le procedure dei “controlli sanitari per alcool e tossicodipendenza per lavori che comportano rischi per l’incolumità di terzi” (Il provvedimento contiene anche: a)l’elenco delle mansioni con divieto assoluto di assunzione di alcool – fra le quali, appunto, anche le mansioni inerenti alcune attività di trasporto; b) le modalità di analisi; c) i limiti del tasso di alcool rilevato che deve essere = 0); (per l’alcol), L. 125/2001, n°125; Conferenza Unificata 16/03/2006; (per le droghe), Conferenza Unificata 30/10/2007; il parere del Garante per la privacy dei dati personali e sensibili del 15 dicembre 2005.
Fonte: www.quotidianosicurezza.it/
(Articolo tratto dalla Newsletter Cedostar settembre 2013)